Delibera ANAC n. 168/2026: cosa devono attestare gli OIV sugli obblighi di pubblicazione

Delibera ANAC n. 168/2026: cosa devono attestare gli OIV sugli obblighi di pubblicazione

Guida operativa alla delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 sulle attestazioni OIV: a chi spettano, quali sezioni di Amministrazione trasparente attestare, le scadenze del ciclo 2026 e il ruolo del RPCT.

In sintesi

Con la delibera n. 168 del 15 aprile 2026, depositata il 12 maggio 2026, l’ANAC ha definito le istruzioni operative per le attestazioni OIV relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013. Il provvedimento individua gli obblighi oggetto di attestazione per ciascuna categoria di ente, le modalità di compilazione delle schede tramite l’applicativo web «Attestazioni OIV» e le scadenze del ciclo 2026: rilevazione al 15 giugno 2026, pubblicazione dell’attestazione entro il 30 luglio 2026, eventuale monitoraggio fino al 30 novembre 2026 con pubblicazione finale entro il 15 gennaio 2027.

Documento: Scarica la delibera ANAC n. 168/2026 (PDF) — testo integrale, 12 pagine.

1. Cosa stabilisce la delibera ANAC n. 168/2026

Con la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 168 del 15 aprile 2026, depositata il 12 maggio 2026, ANAC ha fornito le istruzioni operative per lo svolgimento delle attestazioni OIV relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013. Il provvedimento si rivolge alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, agli ordini professionali e, più in generale, a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina sulla trasparenza amministrativa.

La delibera individua, in maniera dettagliata, gli obblighi di pubblicazione che devono essere oggetto di attestazione e definisce le modalità operative che OIV e organismi con funzioni analoghe devono seguire nella predisposizione delle verifiche. Il documento disciplina sia la fase di rilevazione iniziale, sia l’eventuale successiva fase di monitoraggio, precisando tempistiche, modalità di compilazione delle schede e criteri di valutazione degli adempimenti effettuati dagli enti.

2. A chi spetta svolgere le attestazioni OIV

Le attestazioni devono essere predisposte dagli OIV oppure dagli organismi o soggetti con funzioni analoghe, a seconda della tipologia di ente interessato. In particolare, sono chiamati ad attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione:

  1. le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, comma 1, del D.lgs. 33/2013;
  2. gli enti pubblici economici;
  3. le società in controllo pubblico, con esclusione delle società quotate;
  4. le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni e nei quali la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  5. le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 33/2013;
  6. le associazioni, fondazioni e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 33/2013, con bilancio superiore a 500.000 euro, che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici oppure attività di produzione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni.

La delibera chiarisce inoltre che, qualora l’ente sia temporaneamente privo di OIV o di organismo con funzioni analoghe, l’attestazione deve essere effettuata dal RPCT oppure dal Responsabile della trasparenza, nei casi in cui le due funzioni siano distinte. Per le società a partecipazione pubblica non di controllo l’attestazione può essere resa dal rappresentante legale; per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto. In tali ipotesi è necessario specificare nell’applicativo ANAC l’assenza dell’OIV o dell’organismo analogo e motivarne le ragioni all’interno della sezione «Dati generali» delle schede di rilevazione.

3. A quale annualità si riferiscono le attestazioni OIV 2026

La delibera ANAC n. 168/2026 chiarisce che le attestazioni OIV relative all’anno 2026 hanno ad oggetto gli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025. Gli OIV sono pertanto chiamati a verificare dati, documenti e informazioni prodotti, adottati, approvati — oppure da approvare in forza di disposizioni normative o organizzative — entro il 31 dicembre 2025.

La verifica deve però essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al 15 giugno 2026, data individuata da ANAC quale momento ufficiale della rilevazione. Ciò significa che l’OIV non deve limitarsi a controllare se il documento riguardasse l’anno 2025, ma deve verificare che, alla data del 15 giugno 2026, tale documento risulti effettivamente pubblicato nella corretta sotto-sezione di «Amministrazione trasparente», completo, aggiornato e conforme agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La delibera precisa inoltre che l’attività di verifica non riguarda esclusivamente i documenti materialmente pubblicati, ma si estende anche agli atti che avrebbero dovuto essere prodotti e pubblicati. Pertanto l’OIV è chiamato a rilevare anche eventuali omissioni, ossia i casi in cui un documento obbligatorio non sia stato predisposto oppure sia stato pubblicato solo parzialmente, nonostante la presenza di uno specifico obbligo normativo o regolamentare.

4. Quali obblighi sono oggetto di attestazione

Gli obblighi da attestare cambiano in base alla categoria dell’ente. ANAC concentra la verifica sui dati più rilevanti per il controllo sull’uso delle risorse pubbliche. Per il ciclo 2026 ha superato il criterio della semplice rotazione annuale: la selezione è guidata dalla necessità di verificare l’adeguamento agli schemi di dati strutturati della delibera n. 495/2024, e mantiene comunque sotto verifica costante le sotto-sezioni «Consulenti e collaboratori» e «Bandi di gara e contratti», considerate strategiche.

Questa la ripartizione per categoria di ente.

Categoria di ente Sezioni oggetto di attestazione
Pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1) e ordini professionali Atti generali (art. 12); Organizzazione (artt. 13 e 14); Consulenti e collaboratori (art. 15); Personale — titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 20 D.lgs. 39/2013); Performance (art. 20); Attività e procedimenti (art. 35); Provvedimenti (art. 23); Sovvenzioni, contributi, sussidi (artt. 26-27); Bilanci (art. 29); Controlli e rilievi (art. 31); Servizi erogati (art. 32); Pagamenti (artt. 4-bis e 36); Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013; artt. 23 e 28 D.lgs. 36/2023); Pianificazione e governo del territorio (art. 39); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)
Enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2-bis, co. 2) Atti generali (art. 12); Organizzazione (artt. 13 e 14); Consulenti e collaboratori (art. 15-bis); Personale — titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 20 D.lgs. 39/2013); Performance (art. 20); Sovvenzioni, contributi, sussidi (artt. 26-27); Bilanci (art. 29); Controlli e rilievi (art. 31); Servizi erogati (art. 32); Pagamenti (artt. 4-bis e 36); Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013; artt. 23 e 28 D.lgs. 36/2023)
Società a partecipazione pubblica non di controllo (art. 2-bis, co. 3, primo periodo) Attività e procedimenti; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Bilanci; Servizi erogati
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo) Attività e procedimenti; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Bilanci; Servizi erogati

Per ordini professionali, società ed enti privati il perimetro va letto con il criterio di compatibilità: si attestano solo gli obblighi compatibili con la natura, l’organizzazione e le attività dell’ente, secondo le indicazioni della determinazione n. 1134/2017 e, per gli ordini, della delibera n. 777/2021.

Due aggiunte valgono per tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti in controllo pubblico. ANAC ha inserito tra gli obblighi da attestare anche i dati dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in carica e cessati; e le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D.lgs. 39/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali, di vertice e non.

Sul tema contratti pubblici, l’attestazione copre sia gli obblighi assolti tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) sia quelli assolti con pubblicazione in «Amministrazione trasparente», secondo la delibera n. 264/2023. Quando l’obbligo è assolto tramite link, l’OIV verifica che il rinvio sia funzionante, diretto e che porti ad atti non modificabili, con data e firma certa. Un link rotto, o che apre un documento editabile, non assolve l’obbligo.

5. Che cosa deve verificare l’OIV durante l’attestazione

L’attività dell’OIV non si limita a verificare la semplice presenza dei documenti nella sezione «Amministrazione trasparente», ma richiede un controllo più ampio sulla qualità e sulla correttezza delle pubblicazioni effettuate dall’ente. La delibera ANAC n. 168/2026 prevede infatti che l’OIV debba verificare diversi indicatori qualitativi, tra cui la pubblicazione del dato, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici o soggetti tenuti, l’aggiornamento e il formato utilizzato per la pubblicazione.

La verifica deve inoltre riguardare anche gli atti non pubblicati, qualora sussistesse un obbligo di produzione e pubblicazione. In altre parole, l’OIV non deve limitarsi a controllare ciò che è presente sul sito istituzionale, ma deve anche accertare l’eventuale assenza di documenti che avrebbero dovuto essere predisposti e pubblicati dall’amministrazione.

La delibera richiede inoltre una specifica verifica sull’indicizzazione delle informazioni pubblicate. L’OIV deve accertare l’assenza di filtri o soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca di indicizzare la sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», salvo i casi consentiti dalla normativa vigente. Secondo ANAC, infatti, la reale trasparenza amministrativa presuppone che i dati siano concretamente accessibili, reperibili e riutilizzabili anche attraverso i comuni strumenti di ricerca online.

Infine, l’OIV deve verificare l’utilizzo da parte dell’ente degli schemi di pubblicazione standardizzati di ANAC, di cui si dirà a breve. A tal proposito, la delibera chiarisce che le verifiche sulla conformità agli standard strutturati della delibera ANAC n. 495/2024, di natura facoltativa, hanno, per il momento, natura esclusivamente ricognitiva e statistica. Pertanto una «conformità parziale» o «non conformità» agli standard tecnici non determina automaticamente l’apertura della fase di monitoraggio né costituisce, di per sé, una violazione degli obblighi di trasparenza.

6. Gli schemi ANAC da considerare nelle attestazioni OIV

Nello svolgimento delle attestazioni OIV particolare attenzione deve essere prestata ai nuovi indirizzi ANAC in materia di standardizzazione della trasparenza amministrativa. Con riferimento ai contratti pubblici, gli OIV devono tenere conto delle delibere ANAC n. 261/2023, n. 263/2023 e n. 264/2023, come successivamente integrata dalla delibera n. 601/2023, che disciplinano la pubblicazione dei dati tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e le modalità di interoperabilità tra le piattaforme digitali delle stazioni appaltanti e la banca dati nazionale.

Per le ulteriori sotto-sezioni di «Amministrazione trasparente», la verifica dell’OIV deve invece considerare gli schemi standardizzati introdotti da ANAC ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 33/2013. La delibera ANAC n. 495/2024 ha infatti introdotto tredici schemi standardizzati di pubblicazione, distinguendo tra schemi obbligatori e schemi facoltativi. In particolare, sono divenuti obbligatori gli schemi relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 4-bis, 13 e 31 del D.lgs. 33/2013, mentre ulteriori schemi relativi agli artt. 12, 20, 23, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 39 e 42 sono stati messi a disposizione delle amministrazioni in via sperimentale e facoltativa. Successivamente, con la delibera n. 497/2025, ANAC ha approvato ulteriori schemi standard relativi agli artt. 14, 15, 15-ter, 33 e 41 del D.lgs. 33/2013.

L’utilizzo degli schemi standardizzati assume particolare rilievo anche sotto il profilo dell’indicizzazione e della reperibilità dei dati. Secondo ANAC, infatti, la standardizzazione delle modalità di pubblicazione consente di rendere le informazioni maggiormente interoperabili, confrontabili e facilmente leggibili sia dai cittadini sia dai motori di ricerca. Proprio per tale ragione, nelle attestazioni OIV 2026 la verifica non riguarda soltanto la presenza dei dati pubblicati, ma anche la conformità delle modalità di esposizione agli schemi e ai modelli standardizzati predisposti dall’Autorità.

7. Entro quando devono essere effettuate le attestazioni OIV

La rilevazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al 15 giugno 2026. A partire dal 16 giugno 2026 gli OIV devono compilare la scheda di rilevazione e predisporre l’attestazione tramite l’applicativo web messo a disposizione da ANAC.

L’attestazione, completa della scheda delle verifiche, deve poi essere pubblicata dal RPCT entro il 30 luglio 2026 nella sotto-sezione «Controlli e rilievi sull’amministrazione», dedicata agli organismi indipendenti di valutazione.

La comunicazione ad ANAC deve avvenire esclusivamente tramite l’applicativo «Attestazioni OIV». La delibera precisa espressamente che modalità differenti non saranno considerate valide.

8. Come funziona la fase di monitoraggio

La fase di monitoraggio è prevista soltanto nei casi in cui, durante la rilevazione iniziale, emerga un livello di assolvimento inferiore al 100% anche con riferimento a uno solo degli indicatori di qualità previsti da ANAC.

Gli indicatori verificati riguardano:

Se vengono rilevate criticità, l’ente deve adottare misure correttive e l’OIV dovrà monitorarne il superamento entro il 30 novembre 2026. In presenza di inadempienze persistenti, dovrà essere predisposto un vero e proprio elenco delle violazioni in materia di trasparenza.

La documentazione relativa al monitoraggio deve essere pubblicata entro il 15 gennaio 2027.

9. Il ruolo del RPCT nelle attestazioni OIV

Sebbene le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione competano agli OIV o agli organismi con funzioni analoghe, la delibera ANAC n. 168/2026 attribuisce un ruolo particolarmente rilevante al RPCT nell’attività di supporto e collaborazione durante la fase di verifica. In particolare, ANAC ricorda che il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente».

Proprio per tale ragione, gli OIV possono avvalersi della collaborazione del RPCT nella predisposizione delle attestazioni, anche al fine di acquisire informazioni, documenti e chiarimenti utili allo svolgimento delle verifiche. Il RPCT è inoltre chiamato a segnalare eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, contribuendo così all’individuazione preventiva di criticità o carenze nella trasparenza amministrativa.

La collaborazione tra OIV e RPCT assume particolare importanza soprattutto nella fase successiva alla rilevazione. La delibera prevede infatti che, una volta pubblicata l’attestazione, il RPCT promuova le misure necessarie per sanare le criticità rilevate dall’OIV e migliorare la qualità e la fruibilità dei dati pubblicati. In caso di adeguamento, il RPCT deve predisporre una specifica nota di ottemperanza da pubblicare nella sezione dedicata agli atti dell’OIV.

ANAC sottolinea tuttavia la necessità di mantenere distinti i ruoli di RPCT e OIV, evitando sovrapposizioni o cumuli di funzioni in capo al medesimo soggetto. La coincidenza tra le due figure è ammessa soltanto in via eccezionale e temporanea, nei casi di straordinaria assenza dell’organismo di attestazione.

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L’attività di assistenza include:

FAQ

L’attestazione 2026 riguarda i dati del 2025 o del 2026? Riguarda il 2025. La delibera n. 168/2026 si applica all’annualità 2025: l’OIV verifica dati, documenti e informazioni prodotti, adottati o da approvare entro il 31 dicembre 2025. Il 2026 è l’anno in cui si svolge l’attività di verifica, con rilevazione al 15 giugno 2026.

Quali sezioni di «Amministrazione trasparente» sono oggetto di attestazione? Dipende dalla categoria dell’ente. Per le pubbliche amministrazioni e gli ordini professionali sono 15 sezioni, da «Atti generali» a «Interventi straordinari e di emergenza». Per gli enti e le società in controllo pubblico sono 11. Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e per associazioni, fondazioni ed enti privati sono 4: attività e procedimenti, sovvenzioni e contributi, bilanci, servizi erogati. Il dettaglio è nella tabella sopra.

Entro quando va fatta l’attestazione? La rilevazione fotografa lo stato di pubblicazione al 15 giugno 2026. L’attestazione, con la scheda delle verifiche, va pubblicata entro il 30 luglio 2026. Se si apre la fase di monitoraggio, la verifica si chiude il 30 novembre 2026 e la pubblicazione finale avviene entro il 15 gennaio 2027.

Chi svolge l’attestazione se l’ente non ha un OIV? La compila il RPCT, o il Responsabile della trasparenza se la funzione è disgiunta. Nelle società a partecipazione pubblica non di controllo la svolge il rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni ed enti privati il rappresentante legale o l’organo di controllo, ove previsto. Va indicato nelle schede che l’OIV è assente, con la motivazione.

Con la collaborazione di chi si redige l’attestazione? Del RPCT, che ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 controlla stabilmente l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, fornisce all’OIV dati e documenti e segnala i casi di mancato adempimento. È poi il RPCT a pubblicare l’attestazione e a promuovere le misure correttive.

Quali modelli si devono applicare? L’attività si svolge esclusivamente tramite l’applicativo web «Attestazioni OIV» del portale ANAC. La scheda di rilevazione registra cinque indicatori di qualità (pubblicazione, completezza di contenuto, completezza rispetto a uffici e soggetti, aggiornamento, formato) e, per il 2026, la verifica di conformità agli standard della delibera n. 495/2024. ANAC allega alla delibera file Excel di sostegno alla verifica.

La «non conformità» agli standard fa scattare il monitoraggio? No. La verifica di conformità agli standard della delibera n. 495/2024 ha natura solo ricognitiva e statistica per il ciclo 2026: non incide sul grado di assolvimento dell’obbligo, non apre la fase di monitoraggio e non va riportata nell’elenco delle inadempienze. Il monitoraggio scatta unicamente quando uno dei cinque indicatori di qualità tradizionali resta sotto il 100%.

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